Indicazioni per le imprese
Legislazione applicabile
I tagli boschivi nel territorio della Regione Piemonte devono essere eseguiti nel rispetto della Legge forestale vigente e del relativo Regolamento.
Ai fini del Regolamento EUTR è necessario consultare attentamente il sito della Regione Piemonte sulle Foreste che fornisce le indicazioni necessarie sulla normativa applicabile (anche in materia ambientale), su come fare e a chi rivolgersi per effettuare gli interventi, su quali requisiti professionali sono richiesti, su come comportarsi in casi specifici (ad es. vincolo idrogeologico, trasformazione del bosco, aree protette ecc.) e su quali misure o modulistica devono essere adottate.
Analisi e valutazione del rischio
Le prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010, oltre che per i boschi, valgono anche nel caso dell'arboricoltura da legno, sia per il legname proveniente dalla pioppicoltura tradizionale sia per quello di latifoglie di pregio in impianti specializzati a ciclo medio-lungo.
Relativamente al legno o prodotti da esso derivati che hanno origine in Regione Piemonte, l’analisi e la valutazione del rischio può essere semplificata, in quanto non sussistono alcuni rischi potenziali né criticità rilevanti che possono essere o sono presenti nel caso del legno o prodotti derivati provenienti da altri Paesi/Regione di taglio.
A questo riguardo, infatti:
- le specie legnose (essenze) raccolte non rientrano nella Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora);
- le specie legnose o i prodotti non possono essere accompagnati da una licenza FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade);
- il CPI (Indice di Percezione della Corruzione) per l’Italia e il Piemonte è pari a 53/100 (dato relativo al 2020).
Inoltre, sulla base di una specifica deliberazione della Regione Piemonte, è verificata:
- l’assenza di pratiche illegali nella regione di produzione,
- l’assenza di conflitti armati in corso nella regione di produzione,
- l’assenza di sanzioni ONU/UE a carico della regione di produzione.
Aspetti utili per la fase di accesso alle informazioni
Aspetti utili per la fase di accesso alle informazioni | Riferimenti |
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Descrizione del prodotto:
| Se il prodotto rientra nell’applicazione del Reg. EUTR (ovvero è incluso nel suo allegato), la sua descrizione (denominazione e tipo) può essere fatta attraverso l’uso della nomenclatura TARIC (tariffa integrata comunitaria) o di quella commerciale corrente. Nei documenti autorizzativi è possibile utilizzare i nomi comuni dell’elenco specie riportato negli Allegati C, D ed E del Regolamento Forestale (DPGR 8/R/2011 e s.m.i.). In alternativa, per il nome comune della specie legnosa si possono usare la norma UNI EN 13556 Legno tondo e segati – «Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa» o la UNI 2853 «Nomenclatura delle specie legnose che vegetano spontanee in Italia» che riportano anche il nome scientifico, esempio: Legno tondo di larice – Larix decidua Mill. |
Documento di autorizzazione al taglio N.B. Questo documento include molte delle informazioni richieste dal Regolamento EUTR. | Sulla base del Regolamento forestale in vigore in Regione Piemonte scegliere tra:
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Altri documenti attestanti la conformità con la legislazione applicabile. | Es.: contratto di acquisto del materiale legnoso, fatture di acquisto e vendita, documenti di trasporto. |
Aspetti fondamentali per la fase di valutazione del rischio
Aspetti fondamentali per la fase di valutazione del rischio | Riferimenti |
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Garanzia del rispetto della legislazione applicabile. | Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4. |
Diffusione della raccolta illegale di determinate specie legnose. | Vedasi deliberazione della Regione Piemonte n. 19-6394 del 23.09.2013: «Approvazione del documento "Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010». |
Prevalenza di pratiche illegali e di conflitti armati nella Regione di produzione. | |
Sanzioni ONU/UE a carico della Regione di produzione | |
Complessità della catena di approvvigionamento | Deve essere riportata tra gli elementi della procedura di analisi e valutazione del rischio, possibilmente dettagliando tutti i passaggi nell’ambito della filiera. |
Il Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) per gli operatori locali
I dati relativi alle informazioni raccolte e alla conseguente analisi e valutazione del rischio vanno collegati tra loro in maniera organizzata tramite un apposito registro. Questo può consistere in una tabella, un elaborato o un indice che rimandi ai singoli documenti. Registro e documenti del Sistema potranno essere in formato cartaceo o elettronico.
In caso di controllo, ad un Operatore sarà chiesto di fornire:
- un registro del SDD aggiornato,
- i documenti di supporto del SDD (contratti di acquisto, autorizzazioni al taglio, ricevute, fatture ecc.),
- un documento che comprovi la prescritta effettuazione dell’analisi e valutazione del rischio, ovvero:
- fornisca evidenze oggettive su come sono state adottate misure e procedure che consentano l’accesso alle informazioni, in particolare nei casi in cui il SDD è applicato a catene di approvvigionamento consolidate,
- indichi come sono state controllate le informazioni raccolte,
- evidenzi come è stato determinato il livello di rischio e le eventuali misure di attenuazione dello stesso.
Per agevolare le imprese boschive locali della Regione Piemonte (in qualità di Operatori) è stato elaborato un modello di raccolta delle Informazioni, di analisi e valutazione del rischio e di registro delle partite di vendita, che può essere utilizzato ai fini di quanto prescritto dal Regolamento UE n. 995/2010.
Questo modello non costituisce un Sistema di Dovuta Diligenza completo ed esaustivo ma viene proposto a titolo esemplificativo e con l’intento di minimizzare la gestione della documentazione e limitare l’aggravio di lavoro per gli Operatori della filiera locale.
Registro Nazionale Operatori EUTR
Ai sensi del Regolamento è previsto che tutti gli operatori italiani siano iscritti al Registro Nazionale Operatori EUTR (denominato RIL - Registro Imprese Legno) istituito con DM 9 febbraio 2021.
L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente on line, deve essere rinnovata annualmente ed è valida dal momento dell’iscrizione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Per il 2022, anno di attivazione del Registro, la procedura di iscrizione dovrà essere svolta entro il 3 giugno 2022.
Tutte le informazioni su come effettuare l'iscrizione, compreso il “Manuale Utente – Operatore”, sono disponibili sul sito del MIPAAF.
Si ricorda che l'iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte esonera gli operatori dall’obbligo di iscrizione al Registro Nazionale Operatori.
Per ulteriori informazioni scarica:
- l'approfondimento Indicazioni sui documenti
- nota esplicativa del Mipaaf sui controlli EUTR
- il modello Esempi pratici
- il documento di verifica del livello di comprensione e applicazione del Regolamento EUTR in ambito locale per un Operatore che svolge la propria attività nel contesto forestale piemontese
- la guida Indicazioni agli operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 (anche in versione e-book)
- Linee guida 2021 predisposte dall’Autorità Competente per gli operatori che trattano legname di origine nazionale